Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 102

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 102

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Secondo comma

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Terzo comma

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Elenco articoli della Costituzione

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