Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 10
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 10

Primo comma
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Secondo comma
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Terzo comma
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Quarto comma
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Spiegazione dell’articolo 10 Costituzione
Articolo composto da quattro commi. Esso rientra tra i Principi fondamentali del nostro ordinamento. Pertanto rientra tra gli articoli della nostra Costituzione, che non possono essere oggetto di modifica. Ne consegue che a questo articolo, non possiamo applicare il procedimento di revisione aggravato. Procedimento quest’ultimo disciplinato dall’articolo 138 Cost., per modificare o abrogare gli articoli della Costituzione e le altre leggi di rango Costituzionale.
Elenco articoli della Costituzione