Controversie tributarie rientranti giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo

Controversie tributarie rientranti giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo

Per completezza della trattazione, ti consiglio di leggere prima il Post precedente.

Giurisdizione del giudice ordinario

 

Nelle controversie tributarie il giudice ordinario è competente, per tutti quegli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento. Più precisamente, si tratta di tutti quelli che fanno parte del processo esecutivo e che sono volti alla riscossione coattiva del tributo.

In modo particolare possiamo dire che il giudice ordinario è competente sulle questioni di:

  • Impignorabilità dei beni aggrediti dall’agente della riscossione.
  • Legittimità dei singoli atti esecutivi (Pignoramento, modalità di vendita, ecc.).

Mentre non sono ammesse le opposizioni concernenti:

  • La notifica
  • E la Regolarità formale del titolo esecutivo

Giurisdizione del giudice amministrativo

In materia tributaria un certo ambito di operatività, esiste anche per la giurisdizione amministrativa. La legge 2000/ n° 212 e quindi lo Statuto dei diritti del contribuente ha, infatti, esplicitamente stabilito che:

  • La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giurisdizione amministrativa quando ne ricorrono i presupposti. 

Le ipotesi più significative che in questo post sento di dover segnalare sono:

  • Impugnazione degli atti amministrativi generali: Si pensi alle tariffe d’estimo, ai provvedimenti dell’Agenzia dell’Entrate con cui determina i coefficienti per l’accertamento sintetico o per gli studi di settore. Ad ogni modo è importante precisare che alla commissione (giudice tributario), è comunque consentita la loro disapplicazione per il caso concreto.

 

  • Tutela nei confronti degli atti amministrativi generali: Si tratta di tutti quegli atti che autorizzano l’iscrizione a ruolo straordinario, controversie in materie di domicilio fiscale, provvedimenti di rateizzazione e dilazione, ecc.

 

  • Esercizio illegittimo dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria: Ciò si verifica in modo particolare, in tema di ispezioni ed indagine bancaria.

 

  • Anche le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi e tributari.

 

Completa la trattazione dell’argomento leggendo il prossimo Post

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