Condizioni e limiti poteri di accesso, ispezioni e verifiche fiscali

Condizioni e limiti poteri di accesso, ispezioni e verifiche fiscali

Al fine di prevenire e reprimere l’evasioni fiscali, è importante parlare anche di un particolare potere di cui dispone l’amministrazione finanziaria e cioè:

  • Quello di conoscere i fatti fiscalmente rilevanti effettuando Accessi, Ispezioni e verifiche fiscali nei locali in cui il contribuente opera o abita.

Spiegazione del potere di accesso, ispezioni e verifiche dell’Amministrazione finanziaria

Per Accesso si deve intendere la possibilità dell’Amministrazione finanziaria, di entrare e trattenersi nei locali del contribuente, anche contro la sua volontà.

Con la parola Ispezioni si deve intendere l’attività autoritativa di ricerca di atti, registri, documenti e di quant’altro possa dirsi fiscalmente rilevante.

Infine, con Verifica si deve intendere l’esame di quanto rinvenuto o spontaneamente mostrato dal contribuente.

E’ a mio avviso inutile precisare che con queste modalità, l’attività conoscitiva viene espletata con sacrificio, dell’interesse individuale del contribuente, alla riservatezza.

Brevi cenni storici su accesso, ispezioni e verifiche

Fino al 1936 l’esercizio di questi poteri, era riconosciuto solo ai fini delle imposte dirette e nei soli riguardi di quei soggetti tassabili in base al bilancio.

A partire dall’emanazione del R.D. n. 1639/1936, si estese l’uso di questi poteri alle imprese individuali.

Mentre con la Riforma tributaria degli anni ’70, si aprì la strada alla possibilità di espletare detti poteri, anche nei confronti degli esercenti arti e professioni. A quest’ultimi fu, infatti, esteso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili.

Solo di recente, più precisamente nel 2006, si è consentito l’uso di questi poteri non soltanto per accertare le imposte dirette e l’IVA, ma anche le Imposte Ipotecarie, Catastali e di Registro.

Sintesi dell’attuale disciplina giuridica di accesso, ispezioni e verifiche

In ogni caso, possiamo dire che l’attuale disciplina in temi di accessi, ispezioni e verifiche, può così essere sintetizzata.

Detti poteri autoritativi possono sempre essere esercitati, sia nei locali dove si svolge l’attività di impresa agricola o commerciale; sia in quelli dove si esercita l’attività di arti e professioni. In quest’ultimo caso, è necessario che vi sia la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Agenti, funzionari e impiegati, necessitano sempre di un’apposita autorizzazione scritta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante di zona della Guardia di finanza. Se nei locali oltre ad esercitare l’attività economica, vi è anche l’abitazione del contribuente, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Occorre sempre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, se con l’accesso ai locali si vuole procedere, a effettuare perquisizioni personali. Si pensi all’apertura coattiva di casseforti, borse, mobili, ripostigli, plichi sigillati, e così via.

Se poi si è in presenza di gravi indizi di violazione fiscale, è possibile effettuare l’eccesso in locali diversi da quelli in cui si esercita l’attività economica. Ma ovviamente occorre anche qui l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Dubbi e perplessità sulla disciplina giuridica inerente all’accesso, ispezioni e verifiche

La disciplina fin qui richiamata, poneva dubbi e perplessità su taluni punti che mi precipito a precisare.

  • L’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica, ha natura endoprocedimentale e quindi amministrativa, se viene rilasciata prima del provvedimento dispositivo di accesso. In questo caso, l’autorizzazione non potrà essere oggetto, di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale. Se, invece, detta autorizzazione venisse rilasciata nel corso dell’ispezione, essa acquisisce natura giurisdizionale.
  • Per quanto, invece, riguardano le notizie coperte dal segreto professionale dobbiamo dire che: la possibilità che l’Amministrazione finanziaria ha di violare questo segreto, mediante la più volte citata autorizzazione del Procuratore della Repubblica, risiede nell’esigenza di controllare la fondatezza del segreto opposto.

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