Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 117
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 117 Bandiera Italiana Primo comma La pote ...
Con riferimento alla distinzione tra Corruzione e Concussione, mentre non si pongono problemi da un punto di vista teorico, lo stesso non si può dire da un punto di vista pratico.
Dal punto di vista teorico la distinzione la operiamo leggendo le due diverse fattispecie incriminatrici, rispettivamente articolo 318 e 319 c.p. per la Corruzione ed articolo 317 c.p. per la Concussione.
Dal punto di vista pratico, invece, si pongono difficoltà non indifferenti ai fini di accertare se con riferimento ad un determinato fatto sia stato consumato l’uno o l’altro reato.
Al riguardo ci sono due indirizzi dottrinari.
La dottrina minoritaria indica il criterio dell’iniziativa. Se quindi l’iniziativa è del privato si avrà corruzione, altrimenti concussione.
Questo orientamento però è fortemente criticato, in quanto, conduce ad applicazione pratiche obiettabili.
Sulla base di questo criterio, infatti, si finirebbe nella concussione – con la conseguente non punibilità del privato – in tutti quei casi in cui il privato aderisce all’iniziativa del soggetto pubblico in quanto ne trae anche lui un vantaggio dall’adesione.
La dottrina maggioritaria e anche la giurisprudenza, invece, ritengono che bisogna guardare alla posizione delle parti all’interno dell’accordo.
Se le parti (soggetto pubblico e soggetto privato) realizzano un libero accordo in posizione di parità, indipendentemente da chi ha preso l’iniziativa, siamo nella fattispecie delittuosa della corruzione.
Se invece il soggetto pubblico (o c.d. intraneus) all’interno dell’accordo ha una posizione di superiorità idonea ad intimorire il privato, si rientra nella concussione.
È importante precisare che quest’ultimo criterio, è quello a cui noi aderiamo anche se deve essere integrato da un criterio ulteriore.
Anche quando all’interno dell’accordo il soggetto pubblico ha una posizione di superiorità, il delitto che si configura è sempre quello della corruzione se il soggetto privato aderendo tende a conseguire un profitto ingiusto ai danni della pubblica amministrazione.
In quest’ultima ipotesi il privato, infatti, non sarebbe vittima del soggetto pubblico, ma coopererebbe con lui per un’azione che gli risulta personalmente vantaggiosa.
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