Cenni storici ed evoluzione della giurisdizione speciale tributaria
Cenni storici ed evoluzione della giurisdizione speciale tributaria
Grazie alla Riforma operata dal D. Lvo 546/1992, la stragrande maggioranza delle controversie tributarie, constano di un sistema giurisdizionale articolato in Tre gradi di giudizio:
- Commissioni tributarie provinciali: Primo grado di giudizio e sono istituite presso ogni provincia.
- Commissioni tributarie regionali: Secondo grado di giudizio o grado d’appello e sono istituite in ogni capoluogo di regione.
- Corte di Cassazione: Grado della legittimità ed è proponibile avverso le sentenze di secondo grado e per tutte le ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c. si pensi:
- Motivi di giurisdizione
- Motivi di competenza
- Violazione o falsa applicazione delle norme
- Nullità di sentenze o procedimenti
- Ecc.
Da quanto ho appena scritto, si comprende agevolmente che si tratta di una tutela giurisdizionale, operata da una giurisdizione speciale. Essa è da distinguere, non soltanto da quella ordinaria, ma anche da quella amministrativa.
Giustificazione istituzione giudice speciale per le controversie tributarie
Dal punto di vista pratico l’istituzione di un giudice speciale per la risoluzione delle controversie tributarie, trova la sua giustificazione in diverse circostanze di fatto. Ad esempio:
- Il contenzioso tributario consta di un numero elevatissimo di controversie.
- Le risoluzione delle liti tributarie richiedono un’elevata conoscenza tecnica e quindi la presenza di giudici specializzati.
- Per le liti tributarie emerge l’esigenza di assoggettarle, a regole processuali più semplici e meno onerose.
La nascita e la natura originaria delle Commissioni tributarie
Le Commissioni tributarie nacquero nei primi decenni dell’Unità d’Italia, come organi amministrativi dotati delle seguenti articolazioni. Si avevano le Commissioni:
- Distrettuali
- Provinciali
- Centrale
Esse erano volte a filtrare le controversie tributarie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Quest’ultimo era, infatti, ritenuto giudice naturale della lite tributaria.
Inizialmente dette Commissioni filtravano solo le liti inerenti alle imposte dirette, soltanto decenni successivi anche quelle indirette e comunque, poiché il giudice ordinario non poteva conoscere le questioni aventi natura estimativa, con riferimento ad esse la pronuncia delle Commissioni era definitiva.
Nel 1948 entrò in vigore la nostra Costituzione e con l’esigenza di assicurare la tutela giurisdizionale anche nell’area delle controversie estimative, le Commissioni tributarie cominciarono progressivamente ad assumere i caratteri degli organi giurisdizionali, mentre i procedimenti ad essi affidati, veri e propri processi.
In questa fase la tutela giurisdizionale era molto farraginosa, in quanto, era possibile esperire – almeno in astratto – ben 6 gradi di giudizio. Tre dinanzi alle Commissioni e altri tre dinanzi al giudice ordinario.
La Riforma del 1972
Con la Riforma del 1972 si modificarono:
- Meccanismi di composizione
- E funzionamento delle Commissioni tributarie
E si ridussero i gradi di giudizio a 4, in quanto: il grado del tribunale fu soppresso, il Terzo grado poteva essere esperito con una scelta o innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, ovvero in Appello. Con riferimento al Quarto grado, solo in Cassazione.
La Riforma operata da D.Lvo 546/1992
Infine, con i Decreti legislativi 545 e 546 del 1992, apportarono una radicale modificazione su quello che è l’assetto organizzativo delle Commissioni tributarie e ridussero a Tre i gradi di giudizio. I primi due per il merito e l’ultimo dinanzi alla Cassazione per le questioni di cui all’articolo 360 c.p.c.
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