Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 57
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 57 Bandiera dell'Italia Primo comma (1) ...
Con riferimento alla funzione sociale del diritto del lavoro, possiamo dire che in dottrina vi sono diversi orientamenti che contrastano tra di loro.
Un primo orientamento dottrinario ritiene che la funzione sociale del diritto del lavoro sia quella di tutelare i lavoratori che sono:
ritenuti deboli.
Sorge spontaneamente una domanda: come realizza il diritto del lavoro detta funzione sociale di tutela?
La risposta è semplice, ponendo in essere norme di ordine pubblico e quindi imperative e inderogabili, che si impongono in quella che è la negoziazione delle parti.
Un secondo orientamento dottrinario, invece, ritiene che la funzione sociale del diritto del lavoro è quella di demercificare il lavoro e quindi difendere la dignità del lavoratore. D’altra parte il lavoro non può essere considerato come una qualsiasi merce.
Un terzo orientamento dottrinario, infine, ritiene che la funzione sociale sia quella della redistribuzione del reddito a vantaggio delle classi più deboli, rispetto a quelle che invece detengono i capitali.
A ben guardare, il contrasto tra i tre orientamenti più che essere reale ha natura apparente, perché se riducessimo ai minimi termini queste teorie scopriremmo che tutte e tre attribuiscono al diritto del lavoro la funzione di PROTEGGERE.
Esse sono quindi tre facce della stessa realtà.
Ed è proprio per questo motivo, per questa sua funzione protettiva, che si è spesso detto che il diritto del lavoro fosse un diritto di sinistra.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla collocazione politica che molti possono attribuirgli, è importante precisare che a demandare la funzione protettiva al diritto del lavoro, sono gli stessi principi costituzionali che incidono appunto nella stessa materia del lavoro.
Nonostante quanto sia stato appena esposto, è importante dire altresì che di recente, a partire dagli anni ’90, è stata attribuita un’ulteriore funzione al diritto del lavoro e cioè quella di:
Si osservi però che l’aver attribuito questa ulteriore funzione al diritto del lavoro ha posto non pochi problemi, in quanto, si è creato un forte contrasto tra:
I Neo-Liberali ritengono infatti che la funzione protettiva, sia di ostacolo alla funzione di efficienza del mercato del lavoro.
Ed è proprio sulla base di questa impostazione che sono stati posti in essere interventi normativi come:
Tanto che una parte della dottrina ha cominciato a ritenere che sulla base di detti interventi normativi, il diritto del lavoro non avesse più la tradizionale funzione di PROTEZIONE.
Affermazione quest’ultima che è chiaramente negata dai c.d. giuslavoristi, i quali ritengono che essendo la funzione di protezione conferita direttamente dalla Costituzione, essa non sia possibile eliminarla.
Inutile poi dire che davanti a questa crisi d’identità del diritto del lavoro, non manca chi in dottrina ricerca nuovi fondamenti che possano da una parte preservare la più volte citata funzione protettiva e dall’altra riuscire ad eliminare quelle incrostazioni paternalistiche che hanno storicamente caratterizzato il diritto del lavoro.
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