Atti d’indirizzo. Diritto d’interpello
Atti d’indirizzo. Diritto d’interpello
L’attività d’indirizzo ed orientamento può essere svolta, non soltanto nei confronti degli Uffici periferici, ma anche nei confronti degli stessi contribuenti.
Quanto sto asserendo, avviene normalmente attraverso l’uso di:
- Comunicati stampa
- Apertura di sportelli o numeri di telefono ad hoc
- E altri simili strumenti informali di orientamento
Ed è importante dire che le indicazioni così date, assumono valore vincolante per l’Amministrazione che le fornisce.
Con il tempo, nel nostro ordinamento sono state aperte nuove forme giuridicamente rilevanti di dialogo tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente.
La massima espressione di questa nuova forma di dialogo è sicuramente rappresentata dall’introduzione del diritto d’interpello.
Inizialmente detto diritto era esercitabile, con riferimento ad una circoscritta area di operazioni societarie.
Si arriverà ad avere una vera e propria disciplina generale solo ad opera dell’entrata in vigore dell’articolo 11 legge 2000/212, la quale stabilisce che:
- Ogni contribuente ha diritto di inoltrare all’Amministrazione finanziaria, specifiche istanze di interpello che riguardano l’interpretazione e l’applicazione delle norme tributarie.
Disciplina istanza d’interpello
Si osservi che, l’istanza deve essere presentata alla Direzione Regionale delle Entrate e la risposta che quest’ultima dovesse inviare, vincolerà la stessa Amministrazione solo nei confronti di quel contribuente e nei limiti dell’oggetto dell’istanza.
Se poi l’Amministrazione non dovesse rispondere all’interpello, trascorsi 120 giorni, si intenderà che essa concorda con la soluzione prospettata dal contribuente.
Ad ogni modo l’Amministrazione non può sanzionare il contribuente, né se quest’ultimo si è conformato alla risposta datagli, né tanto meno se essa non ha risposto entro i 120 giorni di cui sopra.
Infine, se l’istanza è stata formulata da un numero elevato di contribuenti l’Amministrazione finanziaria, può dare risposta collettivamente e quindi pubblicando tempestivamente l’eventuale circolare o risoluzione.
Sulla base di quanto appena detto, si evince un dato certo e cioè, che il contribuente ha un vero e proprio diritto a presentare interpello purché l’istanza abbia ad oggetto casi concreti e personali.
Non sono quindi ammissibili, istanze d’interpello che contengono astratti dubbi.
Desta ora particolare interesse aggiungere che l’efficacia vincolante della risposta, opera soltanto all’interno della sfera della stessa Amministrazione, nel senso che non si possono irrogare sanzioni al contribuente uniformato, neanche se l’Amministrazione cambiasse indirizzo.
Inutile precisare che laddove il contribuente non si uniformasse alla risposta rilasciata, sarà doveroso e automatico l’accertamento nei suoi confronti.
In definitiva, le risposte che vengono rilasciate sulla base di un’istanza di interpello, non possono essere oggetto di impugnazione. Ne consegue che il contribuente si tutelerà impugnando il successivo atto di accertamento o di sanzione.
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