La partecipazione del contribuente al procedimento
La partecipazione del contribuente al procedimento Il terzo ed ultimo principio che sta alla base de ...
Il delitto di associazione di tipo mafioso è disciplinato all’interno del nostro Codice Rocco dall’articolo 416 bis c.p., il quale non a caso stabilisce che:
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da Tre o più persone, è punito con una reclusione da 7 anni a 12 anni.
Coloro che Promuovono, Dirigono o Organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 9 a 14 anni.
per commettere delitti,
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,
ovvero, al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è ARMATA nei casi previsti dal
L’associazione SI CONSIDERA ARMATA quando i partecipanti hanno la disponibilità, ai fini di conseguire le finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono FINANZIATE in tutto o in parte con il PREZZO, il PRODOTTO o il PROFITTO DI DELITTI, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da 1/3 alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria LA CONFISCA delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente determinate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli dell’associazione di tipo mafioso.
Il delitto di associazione di tipo mafioso, è stato introdotto per colmare una laguna legislativa. Questo lo si evince dai lavori preparatori alla legge n. 646/ 1982. Non era infatti sufficiente la sola previsione dell’articolo 416 c.p.
Non tutte le realtà associative di mafia, infatti, sono finalizzate a commettere più delitti Spesso, come abbiamo visto nel Terzo comma, hanno la finalità di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche.
In Sicilia l’associazione di tipo mafioso “Cosa nostra”, riesce ad emanare una forza intimidatrice che prescinde dall’effettiva minaccia o violenza. Ne consegue che se non ci fosse l’articolo 416 bis c.p., difficilmente.
Trattandosi di un reato plurioffensivo, bisognerebbe parlare al plurale e quindi di beni protetti.
L’associazione di tipo mafioso, oltre a minacciare l’ordine pubblico e la stessa democrazia, minaccia anche la libertà di mercato e di iniziativa economica.
Il soggetto attivo può essere chiunque, non sono richieste il possesso di particolari qualifiche soggettive.
Essa è spiegata all’interno del Primo e del Secondo comma e si tratta del c.d. Reato associativo. La condotta incriminata è rappresentata dal fatto che il soggetto attivo, sia parte di un’associazione di tipo mafioso composta da almeno Tre persone.
Nel Terzo comma si provvede a spiegare, cosa si deve intendere per associazione di tipo mafioso. Si tratta di un’associazione i cui membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Si osservi che la formula “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo”, ha posto in essere diversi dubbi interpretativi.
L’orientamento più consolidato è quello che ritiene che la forza intimidatrice deve derivare dalla stessa fama criminale che si è conquistata la stessa associazione. Non è quindi necessario che vi sia da parte degli associati il compimento di veri e propri atti intimidatori.
Detta forza di intimidazione che deve provenire già dalla stessa associazione di tipo mafioso, deve essere in grado di provocare nei confronti dei terzi, assoggettamento e omertà.
L’assoggettamento consiste in uno stato di sottomissione psicologica.
L’omertà, invece, in un rifiuto a collaborare con la giustizia.
Forza intimidatrice, assoggettamento e omertà sono utilizzate dall’associazione di tipo mafioso, per le finalità sempre dal Terzo comma e quindi:
Chiaramente per aversi associazione a norma dell’articolo 416 bis c.p., non occorre l’associazione persegue tutte queste finalità, ma che ne persegue anche solamente una di esse.
Il Quarto e il Sesto comma disciplinano le circostanze aggravanti.
Il Quarto comma disciplina l’ipotesi in cui l’associazione è di tipo armata. Il quinto comma spiega cosa si deve intendere per associazione armata.
Mentre il Sesto comma disciplina l’ipotesi in cui l’attività economica è finanziata con il prezzo o il profitto dei delitti.
La prima è disciplinata all’interno del Settimo comma e non è altro che la confisca obbligatoria.
La seconda è disciplinata dall’articolo 417 c.p., il quale, stabilisce che in caso di condanna è sempre ordinata la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Consiste nella cosciente volontà di far parte dell’associazione di tipo mafioso e di seguirne le finalità.
Elenco altri post della categoria “Delitti contro l’ordine pubblico”.
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario