Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 4
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 4 Primo comma La Repubblica riconosce a tutti ...
A seguito della Riforma operata dalla legge n. 86/1990, il Secondo comma dell’articolo 314 c.p. ha attribuito ormai, in modo esplicito, rilevanza penale al c.d. Peculato d’uso. Detto articolo infatti stabilisce che:
Si osservi che il legislatore ha deciso di introdurre il peculato d’uso, come figura delittuosa autonoma per due diverse motivazioni:
Una parte della dottrina ritiene che il peculato d’uso, sia un qualcosa di analogo al Furto d’uso disciplinato dal 626 c.p.
In realtà nel peculato, la condotta incriminata è l’Appropriazione. Si osservi che detta Appropriazione indica per definizione, l’intento di privare la vittima in via definitiva della sua cosa. Ne consegue che l’appropriazione momentanea presente nel Peculato d’uso, ci fa ricordare maggiormente la distrazione.
L’autore usa momentaneamente la cosa per scopi diversi da quelli istituzionali, poi la restituisce.
Poiché la nuova fattispecie ha come oggetto l’uso momentaneo della cosa, l’elemento soggettivo non può che essere quello del DOLO SPECIFICO.
Secondo la Corte costituzionale, il reato non si configurerebbe se dopo l’uso momentaneo, la cosa non è stata restituita per caso fortuito o di forza maggiore.
Diversamente si attribuirebbe una responsabilità penale a titolo puramente obiettivo.
La Cassazione ha ritenuto integrato il reato di peculato d’uso, nell’ipotesi in cui un pubblico ufficiale ha usato per scopi personali l’autovettura dell’ufficio.
Per quanto riguarda la consumazione del reato si rinvia a quanto detto per il Peculato di cui al Primo comma dell’articolo 414 c.p.
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