Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 96
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 96 Bandiera dell'Italia Primo comma Il P ...
L’articolo 316 bis disciplina la Malversazione a danno dello Stato, non a caso detto articolo, punisce con una Reclusione che va da 6 mesi a 4 anni:
Con questa fattispecie incriminatrice, si è cercato di raggiungere un obiettivo politico criminale, cioè quello di frenare il grave e crescente fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici.
In passato, prima della Riforma operata dalla legge n. 86/1990 queste frodi erano perseguite attraverso la figura della TRUFFA. Fattispecie incriminatrice quest’ultima, molto generica e che non riusciva a punire tutte quelle ipotesi dove la captazione illecita delle risorse non era accompagnata da veri e propri artifici e raggiri.
Non è tanto il patrimonio della P. A., quanto la corretta gestione delle risorse pubbliche che deve essere finalizzata ad incentivare l’economia.
Si deve trattare di un privato estraneo alla P.A. e quindi privo di qualsivoglia ruolo pubblicistico.
Pertanto, si è molto discusso sul perché il legislatore abbia inserito questo reato nel Capo I del II titolo del II libro che è quello intitolato: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P. A.
Si tratta di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo non può essere un qualsiasi privato, ma solamente quello beneficiario del finanziamento.
Ha natura omissiva, infatti consiste nel NON destinare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti pubblici per le finalità che li hanno fatti erogare.
Il reato si configura sia nel caso di mancata destinazione, sia nel caso in cui li destina ma per uno scopo non omogeneo a quello che ha portato lo Stato ad erogare le somme e sia anche nel caso di inutilizzazione delle somme medesime.
Per comprendere cosa si deve intendere ai fini contributo, finanziamento o sovvenzione, bisogna ricorrere alle elaborazioni effettuate nel diritto amministrativo.
Si deve comunque trattare di erogazioni finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.
Il dolo è generico e consiste nella volontà di distrarre l’erogazione pubblica per finalità incompatibili con quella originaria che è orientata al soddisfacimento del pubblico interesse.
Può accadere che questa distrazione dell’erogazione pubblica avvenga mediante artifizi e raggiri, con la conseguenza che lo stesso fatto può essere punito sia con la fattispecie della truffa (articolo 640 comma Secondo c.p.) che con quello della malversazione.
La risposta è semplice: nessuna delle due fattispecie, in quanto, bisogna applicare l’articolo 640 bis c.p. e quindi la specifica incriminazione della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Per uno studio più completo di queste forme di captazione abusiva di erogazioni pubbliche, consiglio di leggere anche il post successivo intitolato Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Fattispecie incriminatrice quest’ultima, che trova la sua disciplina giuridica all’interno dell’articolo 316 ter c.p., così come è stato introdotto dalla legge di Riforma n. 86/1990.
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