Operazioni imponibili interne. Il requisito soggettivo dell'IVA
Operazioni imponibili interne. Il requisito soggettivo dell'IVA Desta particolare interesse di quel ...
Il reato di Apologia di delitti trova la sua disciplina giuridica all’interno del Terzo comma dell’articolo 414 c.p., non a caso detto articolo stabilisce che:
Il soggetto attivo può essere CHIUNQUE, non occorre quindi che il reato venga commesso da un soggetto che è dotato di una determinata qualifica soggettiva.
Per comprendere la condotta incriminata è importante richiamare l’orientamento della Corte costituzionale (Sentenza n.65/1970), la quale, ritiene che:
In altre parole, si deve trattare di un comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti e che quindi, le parole usate generino il serio pericolo di far compiere ai terzi fatti criminosi.
Ad esempio, proprio in applicazione a questo orientamento, la Cassazione ha ritenuto non punibile sulla base dell’apologia di delitti l’espressione “ognuno ha ciò che si merita”, pronunciate da alcuni membri dell’Organizzazione Anarchica Lucchese, con riferimento all’assassinio di un commissario di polizia.
Una parte della dottrina ritiene che applicando questa impostazione sulla condotta incriminata della Corte costituzionale, si finisce per rendere l’apologia una forma di Istigazione indiretta.
Con la conseguenza che nel Terzo comma dell’articolo 414 c.p., abbiamo un inutile doppione della fattispecie di Istigazione a delinquere disciplinata dal Primo comma dello stesso articolo.
Ne consegue che nell’ipotesi di una futura Riforma, ci si augura che venga completamente eliminata detta figura dell’apologia.
Deve essere caratterizzato dal c.d. DOLO ISTIGATORIO. Io pongo in essere la condotta incriminata, perché voglio che gli altri mi imitano e mi prendano ad esempio.
Nel luogo e nel tempo in cui, pubblicamente, viene attuata la condotta incriminata.
Elenco altri post della categoria “Delitti contro l’ordine pubblico”.
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario