Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 3
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 3 Primo comma Tutti i cittadini hanno pari digni ...
Per poter parlare del diritto canonico è necessario fare dei cenni storici dell’ordinamento canonico.
Come ogni cosa nella vita, anche il diritto della Chiesa ha avuto una sua evoluzione. Non a caso possiamo dire che la Chiesa di oggi sia lo sviluppo o l’evoluzione, di quelle basi che furono istituite da Cristo.
All’inizio, se si pensa alla Chiesa degli Apostoli, abbiamo solo un tramandare gli insegnamenti che essi avevano ricevuto da Gesù. La tradizione riveste, quindi, un ruolo fondamentale in questi primi secoli. Essa aveva ad oggetto diversi insegnamenti:
Successivamente questa tradizione o per meglio dire le norme contenute al suo interno, cominciarono ad essere messe per iscritto e i primi manuali ad accogliere tali regole, furono proprio i testi pseudo apostolici. Questi testi, con data anteriore anche agli stessi Vangeli, sono chiamati pseudo apostolici in quanto falsamente attribuiti alla loro penna. In altre parole, non ne furono loro gli autori, ma il contenuto risponde così perfettamente ai loro insegnamenti che è come se invece lo fossero.
Di questi Testi pseudo apostolici ve ne sono diversi, ma di sicuro i più importanti sono:
Sin dalle origini ci si rese conto che i problemi comuni che riguardavano tuta la Chiesa, dovevano essere trattati collegialmente. E’ infatti, da qui che entra in gioco un istituto che è sempre stato presente nella storia della Chiesa e cioè il concilio o sinodo.
Il concilio altro non è che un’assemblea di vescovi che discutono e deliberano sulle questioni di fede (cosa bisogna credere per essere cattolici), e di disciplina ecclesiastica ( come ci si devono comportare i fedeli e l’organizzazione della Chiesa; mores).
Esso può essere particolare o universale (ecumenico). Esso è particolare quando a riunirsi sono i vescovi di una determinata area geografica che può essere una Regione, una Nazione e così via. Si osservi che non erano rari i concili particolari soprattutto nel passato quando gli spostamenti materiali da un luogo ad un altro non erano così agevoli come magari lo sono adesso.
E’, invece, universale o ecumenico se presenta le seguenti tre caratteristiche:
Si osservi che il Papa, non soltanto non è quasi mai presente alle riunioni conciliari, in quanto lo è attraverso suoi delegati; ma l’esperienza storica ci insegna altresì, che il più delle volte non è stato neanche lui ad esserne il promotore.
L’uso nella pratica dei Concili ecumenici, ma dei concili in generale, trova la sua ispirazione nel contenuto del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Al suo interno, infatti, si narra di quello che forse oggi impropriamente chiamiamo il primo concilio di Gerusalemme, avvenuto intorno agli anni 50.
(Ora alcuni,venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè, non potete esser salvi. Poiché Paolo e Bàrnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samarìa raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli).
In altre parole, in questo capitolo il problema non è tanto l’accoglienza dei pagani nella chiesa, quanto, le conseguenze di tale accoglienza. Vale a dire, se fosse stato o meno necessario che essi si sottoponessero alla circoncisione (segno di appartenenza al popolo di Israele) e quindi alla Legge.
Questi concili ecumenici sono importanti per il tessuto normativo della Chiesa, anche se sono pochi quelli che la Chiesa stessa ritiene ecumenici, più precisamente 21.
Sempre in tema di cenni storici dell’ordinamento canonico, i Concili ritenuti ecumenici dalla Chiesa cattolica sono solamente 21. Più precisamente il Concilio di:
I primi 8 sono avvenuti nell’epoca della Chiesa indivisa – prima che si realizzasse lo scissa tra Ortodossi e Chiesa latina romana – e di questi 8, i primi 4 sono serviti a definire il patrimonio essenziale della Fede.
Dal nono al dodicesimo si tratta di concili convocati e diretti dai papi, mentre dal nono al ventunesimo concilio, fatta qualche eccezione come per quello di Lione, si è trattato di concili con la quale si è cercato di eliminare la divisione. Tuttavia nel XVI secolo, più precisamente dopo il concilio di Trento, si verificò un ulteriore scisma tra Chiesa romana e quella protestante.
Si osservi che i concili servono a definire l’ortodossia cioè, la retta dottrina e quindi ne consegue che se da una parte definiamo il contenuto della Fede, dall’altra si condannano le dottrine errate dette anche eretiche.
Abbiamo poc’anzi detto, che i concili rappresentano uno strumento importantissimo per il tessuto normativo della Chiesa. Ciò nonostante, a partire dal 300 (IV sec), si manifesterà un altra modalità attraverso la quale si produrrà diritto all’interno della Chiesa. Sto parlando della legislazione papale.
In altre parole, è maturata la dottrina del primato del vescovo di Roma. Correlativamente è maturata altresì la prassi che i Vescovi per risolvere qualsiasi questione, dubbio o problema attinente alla loro diocesi, si doveva rivolgere al Papa. Quest’ultimo risolveva il tutto, emanando una decretale, che era poi lo strumento tipico attraverso cui il Papa produceva da solo diritto. La decretale altro non era che una epistola (una lettera) dal contenuto particolare, in quanto, dotata al suo interno di norme giuridiche.
Ma a questo punto ci poniamo una domanda di non poco conto e cioè, come fanno delle semplici lettere ad assumere valenza generale, se esse stesse sono state inviate per la risoluzione di un caso singolo?
E’ agevole immaginare che queste decretali per assumere valenza universale, debbano essere conosciute da tutta la Chiesa. In tal senso un aiuto fondamentale è stato dato loro dalle c.d. collezioni canoniche. Si tratta di vere e proprie raccolte.
La prima collezione fu quella dionesiana. Detta collezione prese questo nome, perché realizzata appunto dal monaco Dionigi il Piccolo, il quale la divise in due parti:
Ad ogni modo, è importante ricordare che sarà solo a partire dal XI e XII secolo che si verifica il c.d. rinascimento giuridico. Con la conseguenza che il diritto diventa una scienza e il giurista diventa una figura professionale.
Non a caso ci saranno due figure di giuristi:
Ora, mentre i giuristi civilisti studiavano il diritto attraverso il corpus iuris civilis di Giustiniano, per i canonisti invece, esistevano le c.d. collezioni canoniche. Tra le tanti quella che sicuramente ha avuto maggiore importanza e fortuna è stata sicuramente quella di Graziano.
Ora ci poniamo una domanda, perché questa collezione ha avuto tutta questa importanza? La risposta è semplice, perché Graziano con la sua collezione aveva dato concordia ai canoni discordanti.
Da questo deriva appunto il nome al suo decreto “concordia discordantium canonum”. Egli non si era, infatti, limitato a raccogliere il materiale e sistemarlo uno accanto all’altro, ma compie un’opera di interpretazione, tanto da scrivere dei veri e propri dicta.
Ad ogni modo,la collezione al suo interno conteneva:
Si osservi che il decreto di Graziano ebbe altresì questa importanza non indifferente, per due ordini di ragione.
Sia perché quest’opera riuscì a diffondersi in poco tempo in tutta Europa, sia perché la scienza del diritto canonico nasceva come conoscenza del decreto stesso.
In altre parole, il giurista canonico poteva essere considerato tale, solo se avesse studiato questo decreto. Tanto che in una prima fase i canonisti, non a caso erano chiamati decretasti. Essi, infatti, non si limitavano a leggerlo, ma lo interpretavano e lo glossavano (sia con glosse marginali che interlineari). Proprio a causa di tutte queste glosse, si arrivare ad avere un apparato imponente che prenderà il nome di glossa ordinaria.
Ordinaria perché essa veniva sempre ricopiata ad ogni copia effettuata del testo del decreto stesso.
Se si desiderasse ulteriori approfondimenti con riferimento al tema cenni storici dell’ordinamento canonico, siete pregato di lasciare un commento.
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